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Il Personale ATA sorveglierà gli alunni durante i colloqui scuola/famiglia

lentepubblica.it • 13 Aprile 2015

nomine, ferie, vademecum supplenze, tagli, personaleIl personale ATA collabora con i docenti nella sorveglianza degli alunni all’interno del reparto assegnato. Questo avviene in ogni circostanza nella quale gli alunni si trovano all’interno dell’edificio, anche quando sono accompagnati dai rispettivi genitori.

 

La Tabella A – profili di area del personale ATA – allegata al CCNL prevede che:

 

“….E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, ….. di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti….”

 

La vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche gli ausiliari e, a diverso titolo, i dirigenti scolastici.

 

Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico scaturenti dall’omessa vigilanza sono:

 

 

  • la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi;
  • la responsabilità disciplinare;
  • la responsabilità amministrativa e patrimoniale;
  • la responsabilità penale.

 

 

L’arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l’affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell’alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).

 

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l’ingresso anticipato o la successiva sosta nell’edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell’autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all’interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell’orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi legittimamente nell’ambito della struttura (Cass. 19.02.94 n. 1623).

 

Pertanto, anche se gli alunni sono accompagnati dai genitori, nel corso del “ricevimento” si trovano all’interno della struttura scolastica e quindi è sempre bene che i collaboratori scolastici abbiano a mente il loro dovere professionale. Anche in tale circostanza gli alunni potrebbero non trovarsi sotto la diretta custodia dei genitori, ad es. nella scuola primaria capita che gli alunni sostino in giardino o in altra struttura adibita nell’intervallo di tempo nel quale i genitori sono impegnati nei colloqui. Anche in questa circostanza la responsabilità della custodia ricade sul personale scolastico.

 

Al dirigente scolastico non spettano, invece, compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.)

 

In sostanza il dirigente scolastico sarà ritenuto responsabile, ex art. 2043 c.c., nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

 

Per misure organizzative si intende stabilire il numero di alunni che ogni collaboratore può gestire, anche in relazione all’età e alla struttura fisica degli edifici, ossia i locali nei quali gli alunni possono sostare durante la ricreazione o nelle pause.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Giovanni Calandrino
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